Segreteria Organizzativa Nazionale
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ATTENZIONE – In riferimento alla legge 4/2013 la norma (art.2, comma 7) prevede che sia pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico un elenco delle Associazioni Professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dall’ articolo 2 e dagli articoli 4 e 5. L’associazione Coaching Italia è stata inserita in tale elenco in data 29.03.2017. L’elenco è consultabile nella apposita pagina del sito web ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 1 – Costituzione, sede e durata.
E’ costituita l’Associazione senza fini di lucro, denominata “Associazione Coaching Italia”, anche detta per abbreviazione “A.Co.I.”. L’Associazione ha sede in Montesilvano. L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite altre sedi operative e può essere modificata e/o ampliata la sede legale ed operativa principale senza necessità di integrare il presente Statuto. L’Associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.
Art. 2 – Natura e scopi.
L’Associazione ha come scopo:
Art. 3 – Patrimonio ed entrate.
Il Patrimonio e le entrate sono costituiti:
Art.4 – Soci
Le categorie dei soci sono le seguenti:
Tutti i soci fondatori ed ordinari partecipano all’assemblea con voto deliberativo e possono rivestire cariche sociali purché siano in regola con le disposizioni del presente statuto.
L’ammissione all’A.Co.I. viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa verifica dei requisiti richiesti e può essere rifiutata per gravi motivi che non devono essere verbalizzati né comunicati.
L’iscrizione ha validità fino alla fine dell’esercizio finanziario dell’anno di ammissione e si rinnova automaticamente di dodici mesi col versamento della quota associativa. Non sono Ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa da parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro il giorno 30 (trenta) del primo mese di ciascun anno finanziario per poter maturare il diritto di voto alle assemblee.
L’Adesione all’A.Co.I. da parte dei Soci comporta:
a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
b) il pagamento della quota d’iscrizione, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi;
c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione;
d) sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori
e) l’inserimento nel registro interno dei soci.
Il socio può recedere dall’A.Co.I. senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio può avvenire per:
a) morosità;
b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti interni, del codice di condotta e della carta dei valori;
c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
d) comportamento scorretto.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell’Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
Art. 5 – Utilizzo di nome, marchio e logo.
Il logo dell’A.Co.I., oltreché simboli e marchi della stessa, possono essere utilizzati dai soci tesserati ed affiliati previo consenso scritto e comunque a condizione di essere in regola con il versamento della quota annuale e con le altre disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti.
Art. 6 – Quote sociali
Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dai Soci e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento, purché non in contrasto con le disposizioni del presente statuto.
Art. 7 – Organi dell’A.Co.I.
Gli organi nazionali dell’associazione sono i seguenti:
L’Assemblea Generale
Il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Presidente Nazionale
Il Past President
Il Vicepresidente Nazionale
Il Segretario Generale
Il Tesoriere
Il Comitato Scientifico
Le Commissioni
Il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 8 – L’Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori, ordinari e onorari. Tutti i soci fondatori e ordinari in regola con le disposizioni del presente Statuto vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell’A.Co.I. o da diverso organo eventualmente previsto dallo Statuto, mediante avviso scritto affisso presso la sede dell’associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative oppure spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica o telefax a tutti gli aventi diritto a parteciparvi o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell’A.Co.I. almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento dell’Assemblea Generale, nonché l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata, salvo che non sia pubblicata a mezzo stampa o sul sito ufficiale dell’A.Co.I., all’indirizzo o alla casella di posta elettronica o al numero di telefax dell’avente diritto al voto indicato nella richiesta di iscrizione ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla Segreteria in data successiva. L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile per approvare il rendiconto economico finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo le linee programmatiche per il successivo. L’Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richiede il Consiglio Direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto. L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente Nazionale dell’Associazione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal vice presidente o dal Past President, su delega del Presidente, o da persona designata dall’Assemblea. Le deliberazioni sono costatate con processi verbali firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario dell’assemblea all’uopo nominato dall’assemblea e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.
Art. 9 – Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale che si compone da cinque a quindici membri: Presidente Nazionale, Past President, Vicepresidente Nazionale, Segretario Generale e i Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale tra gli associati in regola con le disposizioni del presente statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Le candidature redatte su apposito modello disponibile presso la Segreteria Generale dell’Associazione (istituita presso la sede legale o altra sede pubblicizzata sul sito web dell’associazione) devono essere depositate presso la stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea elettiva. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di volontari, dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica o telefax almeno 48 ore prima della riunione o mediante avviso pubblicato sul sito. Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione assembleare. Qualora dovesse venir meno uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea Generale che potrà confermarli o sostituirli; il mandato dei consiglieri cooptati scadrà alla stessa data del mandato dei consiglieri eletti.
Art. 10 – Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente Nazionale può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni al Vice Presidente Nazionale o al Past President; la delega dovrà essere data per iscritto. Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. Alla scadenza naturale del suo primo mandato o per dimissioni dopo aver mantenuto la carica per almeno 3 anni, qualora non rieletto Presidente Nazionale, ex officio assume la carica di Past President nel Consiglio Direttivo Nazionale e partecipa alle attività degli stessi con diritto di voto. Può essere nuovamente eletto Presidente o assumere altre cariche elettive indipendentemente dalla durata dell’ultimo mandato.
Art. 11 – Past President
E’ una carica che spetta di diritto a tutti gli ex Presidenti che hanno mantenuto la carica per almeno 3 anni. I Past President prestano servizio ex officio nel Consiglio Direttivo, con lo specifico scopo di garantire continuità alle procedure intraprese durante i precedenti mandati di Presidenza, nonché il corretto trasferimento di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività dell’Associazione. I Past President hanno una funzione consultiva a favore del Presidente Nazionale che dovrà consigliarsi con loro, prima di ogni atto di rilievo per la realizzazione degli scopi dell’Associazione. I Past President hanno il diritto di opporsi agli atti del Presidente a lui delegati dal Consiglio Direttivo in materia di bilancio, quote associative, modifiche allo Statuto ed in generale alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di opposizione, gli atti in oggetto dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal presente Statuto. I Past President possono sostituire il Presidente Nazionale nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di necessità e urgenza possono mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 12 – Vicepresidente Nazionale.
Il Vicepresidente Nazionale può sostituire il Presidente Nazionale nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 13 – Segretario Generale.
Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e tiene il libro dei verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale. Tiene e aggiorna il libro dei soci; predispone, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale.
Art. 14 – Tesoriere.
Il Tesoriere gestisce il patrimonio associativo nell’ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo; ha la responsabilità della cassa dell’Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione al fine di sottoporti al Consiglio Direttivo Nazionale e poi all’Assemblea Generale per la loro approvazione. Viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale e scelto tra i membri dello stesso.
Art. 15 – Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è costituito da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale allo scopo di verificare le conoscenze, le competenze e le abilità professionali dei Soci e, sul piano scientifico e culturale, le attività dell’Associazione stessa.
Art. 16 – Le Commissioni
Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura anche l’approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più delle seguenti Commissioni permanenti:
a) Commissione Qualità dei percorsi formativi e riconoscimento di corsi, società, aziende, Enti e istituti di formazione;
b) Commissione pubbliche relazioni, pubblicità e investimenti;
c) Commissione accesso all’Associazione e controllo qualità delle attività professionali dei soci;
d) Commissione di etica deontologia professionale.
Con delibera dell’Assemblea Generale possono essere istituite altre Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.
I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.
Art. 17 – Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
L’assemblea decide sull’istituzione e sulla scelta del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Revisore Unico deve avere i requisiti professionali del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell’assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall’Assemblea Generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili o a quello dei Dottori Commercialisti ed è eletto dall’assemblea Generale su lista a parte. Al Collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità a compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell’Associazione; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all’Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell’Associazione. Nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti dalla sede nazionale dell’associazione. Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Generale dell’Associazione che funge da cancelleria del Collegio. L’avviso di convocazione viene comunicato ai componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi. Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti. Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi. Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia. Il primo Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato entro due anni dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale è competente anche nella scelta della composizione dell’Organo. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica fino alla prossima Assemblea Generale elettiva.
Art. 18 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi dell’A.Co.I.. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all’A.Co.I.. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti
Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti dell’ACo.I., assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):
a) richiamo;
b) diffida;
c) deplorazione;
d) multa;
e) sospensione dalla qualifica e dall’attività anche in via cautelativa;
f) radiazione.
Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Consiglio Direttivo Nazionale di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d’appello nel merito rende inefficace l’istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso và presentato al Consiglio Direttivo Nazionale, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Consiglio Direttivo Nazionale emette provvedimento motivato e rinvia il tutto al Collegio dei Probiviri il quale dovrà giudicare entro i successivi 30 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nell’A.Co.I.. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell’A.Co.I..
Art. 19 – Organi periferici.
In ciascuna regione può essere istituita una sede regionale dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad emanare apposito Regolamento per il funzionamento degli organi periferici.
Art. 20 – Formazione permanente.
E’ istituita presso la sede nazionale dell’Associazione la Commissione tecnico-scientifica per la formazione permanente formata da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale anche al di fuori dello stesso, alla quale è demandata la cura della formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad emanare apposito Regolamento per il suo funzionamento.
Art. 21 – Sportello per il cittadino.
E’ istituita presso la sede nazionale dell’associazione lo Sportello per il cittadino, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. Il Consiglio Direttivo Nazionale con apposito Regolamento adotterà un Codice di Condotta, ne determinerà il funzionamento e sarà competente nel verificarne il rispetto.
Art. 22 – Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.
Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza può essere promosso dal Consiglio Direttivo Nazionale e, qualora istituito, ha il compito di vigilare sui specifici criteri di valutazione della qualità professionale dei servizi. Ad esso partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di sua adozione, emanerà apposito Regolamento per il funzionamento del Comitato.
Art. 23 – Scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica.
Art. 24 – Statuto.
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea Generale.
Art. 25 – Collegio arbitrale.
Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l’A.Co.I. o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell’A.Co.I., che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri; in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il deliberato del Consiglio Arbitrale vincola tutti i Soci e l’A.Co.I. ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del loro arbitrale. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 seguenti del Codice Civile ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili”.
Registrato il 30 marzo 2017 c/o Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pescara ufficio territoriale di Pescara al n°999 serie 3°
Il giorno 29 del mese di Dicembre dell’anno 2010, alle ore 8,30 in Pescara, alla via di Villa Basile n°4, si sono riuniti i signori:
Con lo scopo di costituire ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile e della Legge 383/2000, come in effetti costituiscono, una Associazione denominata “Associazione Coaching Italia”, anche detta per abbreviazione “A.Co.I.”. L’associazione fissa la propria sede legale ed operativa in Pescara alla via di Villa Basile n°4.
L’associazione – che non ha fini di lucro – è retta dalle norme statutarie che, articolate in 13 punti ed approvate all’unanimità dai Soci fondatori, formano parte integrate dalla presente scrittura.
In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo assemblea sociale eleggono con voto unanime, il consiglio direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:
Bonacci Angelo Presidente
Carozza Giovanna Vice Presidente
Galli Manuela Vice Presidente
Caputo Nicoletta Segretario
Ciavattella Christian Tesoriere
Ronchitelli Andrea Consigliere
Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’ottenimento del Codice Fiscale e la Registrazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto c/o l’Agenzia delle Entrate.
Registrato il 31 dicembre 2010 serie III al n° 12223 c/o Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pescara.