Segreteria Organizzativa Nazionale
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Le Associazioni Professionali di Categoria (art. 2 della legge 4/2013) sono chiamate a promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con il Professionista (ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005).
Ai Soci regolarmente iscritti è imposto di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il committente del servizio, il riferimento alla legge 4/2013, per onorare la tutela della clientela e della fiducia che essa ripone nel Professionista.
Nello specifico, in ogni rapporto professionale occorre evidenziare la dicitura: attività professionale di cui alla legge 4/2013.
Qualora questa disposizione non fosse rispettata, il Professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005, poiché responsabile di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro, secondo la gravità e la durata della violazione.
L’iscrizione all’Associazione Coaching Italia è basata su un codice di autoregolamentazione rispettoso del preciso intento di non attivare una comunicazione ingannevole e/o fuorviante sulla natura del servizio. La nomenclatura utilizzata pubblicamente deve rispettare una corretta comunicazione al cittadino/utente, perseguendo l’immediata comprensione dell’attività svolta dal Professionista. Tale correttezza riguarda in particolare tutte le parole, frasi, attività, iniziative che possono indurre a sovrapporre l’attività del Coach Professionista con altri mestieri o professioni.
Ne consegue che ogni Socio, richiedendo spontaneamente l’iscrizione, accetta e sottoscrive un codice di autoregolamentazione che permette l’ottenimento dell’Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale dei Servizi (in ottemperanza alla legge 4/2013).
Per una migliore comprensione si evidenziano alcune parole e frasi che nel contesto professionale (comunicazione, promozione, divulgazione cartacea e/o digitale) non possono essere utilizzate poiché ingannevoli e/o fuori dall’attività professionale del Coach Professionista.
I termini “Mental Coach” e “Mental Coaching” possono essere utilizzati, in via esclusiva, dai Coach Professionisti che svolgono l’attività professionale nel settore sportivo. Tali Professionisti dovranno dimostrare, attraverso evidenze documentali, di svolgere le proprie attività professionali, individuali o di gruppo, nel contesto sportivo.
Al Socio che si renda responsabile di comportamenti non rispettosi dei regolamenti e/o di un qualsiasi comportamento disdicevole nell’esercizio della professione o che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, in base alla gravità del fatto, può essere inflitta da parte del Consiglio Direttivo una delle seguenti sanzioni disciplinari:
E’ bene precisare che in conformità alle norme sulla comunicazione in nessun caso il professionista può affrontare la trattazione dei seguenti temi:
salute, prevenzione, diagnosi, patologie mentali, disagio psicologico (anche lieve), lutto, dolore, riabilitazione mentale/psicologica, narcisismo, stress, ansia, autostima, abuso psicologico, dipendenze, rapporti o relazioni difficili/tossiche, sensi di colpa, analisi di personalità, ricatto emotivo, attacchi di panico, blocco o sblocco emotivo, gestione emotiva, manipolazione affettiva, difficoltà relazionali, insicurezza, deficit (di vario genere), test psicometrici, test psicologici, consulenza psicologica, depressione, disturbi dell’umore, disturbo psicologico, disturbo sessuale, disturbo dell’infanzia e dell’adolescenza, disturbi psicotici, disturbi dell’umore, fobie, ipnosi, disturbi della personalità, disturbi alimentari/dell’alimentazione, problemi di coppia, traumi e superamento traumi, risveglio, bullismo, gestione della malattia, oncologia, mobing, problemi dell’età evolutiva (adolescenti), bullismo, meditazione, training autogeno, ecc
Nel precedente elenco, che non può essere considerato esaustivo, vengono indicati i principali temi che sono considerati atti tipici di altre professioni e quindi perseguibili come esercizio abusivo di una professione: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000” (Legge Lorenzin)
Inoltre è utile sapere che rinominare in maniera “creativa” quello che è di fatto un chiaro intervento professionale basato su contenuti e modelli teorici di derivazione psicologica, tramite l’uso di tecniche di derivazione psicologica, ed operando su variabili palesemente psicologiche, quali la crescita e la consapevolezza di sé, le facoltà mentali, la gestione delle risorse emotive, relazionali o cognitive, il problem solving, lo stress, l’autostima, la crescita emotiva o relazionale personale, la resilienza, etc., non ne cambia la natura di atto professionale tipico, il cui esercizio è di stretta competenza di figure qualificate ed abilitate allo stesso.
Il presente documento è soggetto ad aggiornamenti e modifiche. L’Associazione Coaching Italia, attraverso il sito e i suoi Organi, s’impegna a darne debita, tempestiva comunicazione. I Soci Coach sono tenuti a consultare le pagine del sito per gli aggiornamenti e tutte le modifiche.
Aggiornato in data 30.06.2024