Segreteria Organizzativa Nazionale
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La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, tra le quali vi è la professione del Coach. In base alle norme che prevedono le modalità di esercizio delle “nuove professioni” e alle leggi che disciplinano le modalità di “riconoscimento”, “accreditamento” e “certificazione”, segnaliamo alcuni obblighi da seguire, per essere in linea con quanto la legge dispone.
Raccomandiamo ai Soci, alle Scuole di Coaching e agli Enti di Formazione di attenersi a queste indicazioni, anche come espressione di adesione al Codice Etico e Deontologico A.Co.I.
Espressioni da NON usare (sui biglietti da visita, social network, siti, carta intestata, comunicazioni, ecc.):
Espressioni che si possono usare:
In ogni caso nelle comunicazioni ai clienti (come ad esempio nelle fatture) va inserita una dicitura, quale:
Le Scuole di Coaching che offrono Corsi di Formazione, utilizzabili per ottenere le credenziali A.Co.I. non li dovranno qualificare come “Certificati” o “Accreditati”, ma con espressioni del tipo:
Queste espressioni sono utilizzabili per ogni corso che A.Co.I. riconosce come programma formativo.
Se il corso viene riconosciuto si dovrà indicare come segue:
ATTENZIONE – Alcune Associazioni o addirittura soggetti privati, si dicono in grado di rilasciare “certificazioni“ nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell’Associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta ad un organismo di certificazione autorizzato da ACCREDIA. Infatti, la “certificazione” di qualità non va confusa con l’Attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione autorizzato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008. L’attestazione può, se mai, rivestire il carattere di “Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo).